L'obbligo di tenuta e aggiornamento del Registro dei Volontari per ogni ETS
L'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 impone a tutti gli ETS che si avvalgono di volontari non soci di tenere un apposito Registro dei Volontari. Questo registro è uno strumento fondamentale di trasparenza e permette di dimostrare la natura non lucrativa dell'ente durante eventuali controlli.
Sebbene la norma non prescriva un formato rigido, il Registro dei Volontari deve contenere almeno:
Dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del volontario.
Residenza: indirizzo completo di residenza o domicilio.
Data di inizio: il giorno in cui il volontario ha iniziato a prestare la propria attività per l'ente.
Data di fine (se applicabile): il giorno in cui il rapporto di volontariato si è concluso.
Note: eventuale specializzazione, tipo di attività svolta, reparto o sede.
È buona prassi indicare anche i dati della polizza assicurativa (compagnia, numero polizza, scadenza) per ogni volontario, in ottemperanza all'obbligo dell'art. 18.
Il Registro deve essere aggiornato:
— Entro 30 giorni dall'inizio di un nuovo rapporto di volontariato
— Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto
— Ogni volta che cambiano i dati anagrafici di un volontario registrato
Il Registro aggiornato può essere richiesto in qualsiasi momento dagli organi di controllo del RUNTS, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro o dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale.
L'art. 13 si applica specificamente ai volontari non soci: persone che prestano attività gratuita per l'ente pur non essendo iscritti come associati.
I soci volontari (che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'ente di cui fanno parte) sono già registrati nel Libro dei Soci. Tuttavia, è consigliabile che anche per loro vengano annotati nel Registro i periodi di attività volontaria, per facilitare la dimostrazione dei requisiti in sede di controllo.
I lavoratori retribuiti (dipendenti, collaboratori) non rientrano nella disciplina del Registro dei Volontari e sono soggetti alla normativa sul lavoro ordinaria.
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.