Approfondimento Normativo

Art. 13 CTS — Registro dei Volontari

L'obbligo di tenuta e aggiornamento del Registro dei Volontari per ogni ETS

L'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 impone a tutti gli ETS che si avvalgono di volontari non soci di tenere un apposito Registro dei Volontari. Questo registro è uno strumento fondamentale di trasparenza e permette di dimostrare la natura non lucrativa dell'ente durante eventuali controlli.

Punti chiave

  • Tutti gli ETS che avvalgono di volontari non soci sono obbligati a tenere il Registro
  • Il Registro deve essere aggiornato costantemente e disponibile per i controlli
  • Deve contenere i dati anagrafici del volontario e le date di inizio e fine del rapporto
  • Il mancato aggiornamento è sanzionabile e può pregiudicare i controlli in sede di ispezione
  • Il Registro è distinto dall'eventuale libro dei soci: riguarda i volontari non associati

Contenuto Obbligatorio del Registro

Sebbene la norma non prescriva un formato rigido, il Registro dei Volontari deve contenere almeno:

Dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del volontario.

Residenza: indirizzo completo di residenza o domicilio.

Data di inizio: il giorno in cui il volontario ha iniziato a prestare la propria attività per l'ente.

Data di fine (se applicabile): il giorno in cui il rapporto di volontariato si è concluso.

Note: eventuale specializzazione, tipo di attività svolta, reparto o sede.

È buona prassi indicare anche i dati della polizza assicurativa (compagnia, numero polizza, scadenza) per ogni volontario, in ottemperanza all'obbligo dell'art. 18.

Obblighi di Aggiornamento

Il Registro deve essere aggiornato:

— Entro 30 giorni dall'inizio di un nuovo rapporto di volontariato

— Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto

— Ogni volta che cambiano i dati anagrafici di un volontario registrato

Il Registro aggiornato può essere richiesto in qualsiasi momento dagli organi di controllo del RUNTS, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro o dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale.

Differenza tra Volontari Soci e Volontari Non Soci

L'art. 13 si applica specificamente ai volontari non soci: persone che prestano attività gratuita per l'ente pur non essendo iscritti come associati.

I soci volontari (che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'ente di cui fanno parte) sono già registrati nel Libro dei Soci. Tuttavia, è consigliabile che anche per loro vengano annotati nel Registro i periodi di attività volontaria, per facilitare la dimostrazione dei requisiti in sede di controllo.

I lavoratori retribuiti (dipendenti, collaboratori) non rientrano nella disciplina del Registro dei Volontari e sono soggetti alla normativa sul lavoro ordinaria.

NCome No Profit Web implementa questa normativa

  • Il Registro Volontari di No Profit Web memorizza tutti i campi obbligatori dell'art. 13
  • Ogni volontario ha una scheda con anagrafica, date di attività e stato della polizza assicurativa
  • Alert automatici 30 giorni prima della scadenza assicurativa per ogni volontario
  • Export dell'elenco volontari in formato pronto per la presentazione a RUNTS o ispettori

Fonti e riferimenti ufficiali

Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.