Il limite del 30% / 66%: quando un'attività commerciale mette a rischio lo status di ETS
L'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 disciplina le «attività diverse» dagli obiettivi di interesse generale. Stabilisce che un ETS può svolgere attività commerciali accessorie, ma queste non possono superare determinati limiti quantitativi — altrimenti l'ente rischia di perdere la qualifica di ETS e l'iscrizione al RUNTS.
Il legislatore ha previsto due soglie alternative per garantire che le attività commerciali restino marginali rispetto alla missione istituzionale:
Soglia entrate (≤ 30%): Il totale delle entrate generate dalla Macro Area B (attività diverse) non deve superare il 30% del totale delle entrate dell'ente (somma macro aree A + B + C + D).
Soglia uscite (≤ 66%): Il totale delle uscite sostenute per la Macro Area B non deve superare il 66% del totale delle uscite dell'ente (somma macro aree A + B + C + D + E).
Basta superare uno solo dei due limiti per trovarsi in una situazione di non conformità. È sufficiente che il rapporto entrate B/entrate totali sia > 30% per essere a rischio, indipendentemente dal valore delle uscite.
Caso 1 — Conforme: Un'ODV ha entrate totali di € 40.000, di cui € 8.000 da attività diverse (es. vendita gadget, servizio bar soci). Rapporto: 8.000 / 40.000 = 20% → sotto il limite del 30%. Conforme.
Caso 2 — Borderline: Stessa ODV, ma le entrate da attività diverse salgono a € 11.000. Rapporto: 11.000 / 40.000 = 27,5% → ancora conforme, ma zona arancione. Attenzione a non aumentare ulteriormente.
Caso 3 — Non conforme: Le entrate da attività diverse diventano € 13.500. Rapporto: 13.500 / 40.000 = 33,75% → supera il 30%. L'ente deve intervenire: ridurre le entrate diverse, aumentare le entrate di interesse generale, o rettificare la classificazione.
Il superamento dei limiti non comporta la perdita automatica dello status di ETS, ma:
1. L'ente deve darne notizia all'ufficio del RUNTS competente.
2. L'ufficio può avviare una procedura di verifica dei requisiti.
3. Se la situazione non viene sanata entro i termini assegnati, l'ente può essere cancellato dal Registro.
4. La cancellazione comporta la perdita di tutte le agevolazioni fiscali previste dal CTS, con possibile recupero retroattivo dei benefici fruiti.
È quindi fondamentale monitorare il rapporto durante l'anno — non solo a fine esercizio.
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.