Il divieto di compensi ai volontari e l'obbligo assicurativo obbligatorio
Gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore definiscono lo statuto giuridico del volontario. L'art. 17 stabilisce il principio di gratuità dell'attività di volontariato, mentre l'art. 18 impone all'ente l'obbligo di assicurare ogni volontario contro infortuni e malattie connessi all'attività prestata, nonché contro la responsabilità civile verso terzi.
Il volontario è definito come «la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.»
Divieto di compensi: ai volontari non possono essere erogati compensi, stipendi, retribuzioni, premi, indennità o qualsivoglia altra forma di corrispettivo economico per l'attività prestata.
Rimborsi spese consentiti: sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate (trasporto, vitto, alloggio in occasione di missioni o trasferte). I rimborsi forfettari (senza giustificativo) sono ammessi solo entro i limiti fissati dal Ministero del Lavoro con decreto.
Attenzione ai «rimborsi mascherati»: rimborsi sistematici o in misura eccedente i limiti sono considerati compensi mascherati, con conseguente requalificazione del rapporto come lavoro subordinato o parasubordinato.
L'ente del Terzo Settore che si avvale di volontari è obbligato ad assicurarli contro:
1. Infortuni e malattie: copertura per danni alla persona subiti dal volontario nello svolgimento dell'attività, compresi quelli in itinere (durante il tragitto casa-sede).
2. Responsabilità civile verso terzi: copertura per i danni che il volontario, nell'esercizio dell'attività, può causare involontariamente a terze persone o a cose di terzi.
Caratteristiche della polizza:
— Deve essere stipulata con compagnie assicurative autorizzate in Italia
— Deve coprire tutti i volontari iscritti nel Registro (art. 13)
— I massimali minimi sono definiti dal DM 6 ottobre 2021
— La polizza deve essere rinnovata prima della scadenza per garantire continuità di copertura
Sanzioni: l'ente che utilizza volontari non assicurati è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ogni volontario non assicurato (art. 93 CTS), oltre alla responsabilità civile diretta in caso di sinistro.
Il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 ha fissato i massimali minimi obbligatori per le polizze assicurative dei volontari:
Infortuni:
— Morte: € 50.000 per evento
— Invalidità permanente: € 50.000 per evento (proporzionato al grado di invalidità)
— Spese di cura: € 15.000 per evento
Responsabilità civile verso terzi:
— € 500.000 per sinistro
— € 750.000 per anno di polizza
Le compagnie assicurative specializzate nel Terzo Settore offrono polizze collettive che coprono tutti i volontari dell'ente con un unico contratto, a condizioni economicamente vantaggiose.
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.