Il divieto di compensi ai volontari e l'obbligo assicurativo obbligatorio
Gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore definiscono lo statuto giuridico del volontario. L'art. 17 stabilisce il principio di gratuità dell'attività di volontariato, mentre l'art. 18 impone all'ente l'obbligo di assicurare ogni volontario contro infortuni e malattie connessi all'attività prestata, nonché contro la responsabilità civile verso terzi.
Il volontario è definito come «la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.»
Divieto di compensi: ai volontari non possono essere erogati compensi, stipendi, retribuzioni, premi, indennità o qualsivoglia altra forma di corrispettivo economico per l'attività prestata.
Rimborsi spese consentiti: sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate (trasporto, vitto, alloggio in occasione di missioni o trasferte). I rimborsi forfettari (senza giustificativo) sono ammessi solo entro i limiti fissati dal Ministero del Lavoro con decreto.
Attenzione ai «rimborsi mascherati»: rimborsi sistematici o in misura eccedente i limiti sono considerati compensi mascherati, con conseguente requalificazione del rapporto come lavoro subordinato o parasubordinato.
L'ente del Terzo Settore che si avvale di volontari è obbligato ad assicurarli contro:
1. Infortuni e malattie: copertura per danni alla persona subiti dal volontario nello svolgimento dell'attività, compresi quelli in itinere (durante il tragitto casa-sede).
2. Responsabilità civile verso terzi: copertura per i danni che il volontario, nell'esercizio dell'attività, può causare involontariamente a terze persone o a cose di terzi.
Caratteristiche della polizza:
— Deve essere stipulata con compagnie assicurative autorizzate in Italia
— Deve coprire tutti i volontari iscritti nel Registro (art. 17 c.1 CTS)
— Il DM 6 ottobre 2021 disciplina le polizze (collettive o numeriche) ma non fissa massimali minimi: vanno scelti in base al rischio dell'attività
— La polizza deve essere rinnovata prima della scadenza per garantire continuità di copertura
Conseguenze: il Codice del Terzo settore non prevede una sanzione amministrativa specifica per la mancata assicurazione; senza copertura, però, l'ente risponde direttamente dei danni in caso di infortunio del volontario o di danni a terzi. La copertura assicurativa è inoltre elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche (art. 18 c.3 CTS).
Il Decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 (attuativo dell'art. 18 CTS) individua i meccanismi assicurativi semplificati:
— le polizze possono essere stipulate in forma collettiva (per tutti i volontari iscritti nel registro) o numerica (per un numero di volontari, anche occasionali);
— per i volontari iscritti dopo la stipula la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro e cessa dalle ore 24 del giorno della cancellazione;
— la documentazione assicurativa va conservata per almeno dieci anni; i controlli spettano all'IVASS.
Il decreto non fissa massimali minimi: importi e garanzie vanno scelti dall'ente in base ai rischi dell'attività svolta.
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.