Approfondimento Normativo

Artt. 17–18 CTS — Volontari e Assicurazione

Il divieto di compensi ai volontari e l'obbligo assicurativo obbligatorio

Gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore definiscono lo statuto giuridico del volontario. L'art. 17 stabilisce il principio di gratuità dell'attività di volontariato, mentre l'art. 18 impone all'ente l'obbligo di assicurare ogni volontario contro infortuni e malattie connessi all'attività prestata, nonché contro la responsabilità civile verso terzi.

Punti chiave

  • Divieto assoluto di compensi, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
  • I rimborsi non possono eccedere i limiti stabiliti dal Ministero (attualmente € 10/giorno o € 150/mese)
  • Obbligo di stipulare una polizza assicurativa per ogni volontario: RC verso terzi + infortuni/malattie
  • L'assicurazione decorre dal primo giorno di attività e deve coprire tutto il periodo del rapporto
  • La violazione dell'obbligo assicurativo espone l'ente a sanzioni amministrative

Art. 17 — Divieto di Compensi (Gratuità)

Il volontario è definito come «la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.»

Divieto di compensi: ai volontari non possono essere erogati compensi, stipendi, retribuzioni, premi, indennità o qualsivoglia altra forma di corrispettivo economico per l'attività prestata.

Rimborsi spese consentiti: sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate (trasporto, vitto, alloggio in occasione di missioni o trasferte). I rimborsi forfettari (senza giustificativo) sono ammessi solo entro i limiti fissati dal Ministero del Lavoro con decreto.

Attenzione ai «rimborsi mascherati»: rimborsi sistematici o in misura eccedente i limiti sono considerati compensi mascherati, con conseguente requalificazione del rapporto come lavoro subordinato o parasubordinato.

Art. 18 — Obbligo Assicurativo

L'ente del Terzo Settore che si avvale di volontari è obbligato ad assicurarli contro:

1. Infortuni e malattie: copertura per danni alla persona subiti dal volontario nello svolgimento dell'attività, compresi quelli in itinere (durante il tragitto casa-sede).

2. Responsabilità civile verso terzi: copertura per i danni che il volontario, nell'esercizio dell'attività, può causare involontariamente a terze persone o a cose di terzi.

Caratteristiche della polizza:

— Deve essere stipulata con compagnie assicurative autorizzate in Italia

— Deve coprire tutti i volontari iscritti nel Registro (art. 13)

— I massimali minimi sono definiti dal DM 6 ottobre 2021

— La polizza deve essere rinnovata prima della scadenza per garantire continuità di copertura

Sanzioni: l'ente che utilizza volontari non assicurati è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ogni volontario non assicurato (art. 93 CTS), oltre alla responsabilità civile diretta in caso di sinistro.

DM 6 Ottobre 2021 — Massimali Minimi

Il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 ha fissato i massimali minimi obbligatori per le polizze assicurative dei volontari:

Infortuni:

— Morte: € 50.000 per evento

— Invalidità permanente: € 50.000 per evento (proporzionato al grado di invalidità)

— Spese di cura: € 15.000 per evento

Responsabilità civile verso terzi:

— € 500.000 per sinistro

— € 750.000 per anno di polizza

Le compagnie assicurative specializzate nel Terzo Settore offrono polizze collettive che coprono tutti i volontari dell'ente con un unico contratto, a condizioni economicamente vantaggiose.

NCome No Profit Web implementa questa normativa

  • No Profit Web salva la data di scadenza della polizza assicurativa per ogni volontario
  • Alerting automatico 30 giorni prima della scadenza: badge giallo «Scade in X giorni»
  • Badge rosso «Polizza scaduta» per i volontari con copertura assicurativa non rinnovata
  • La Dashboard mostra immediatamente quanti volontari hanno copertura valida, in scadenza o scaduta

Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.