Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Schema del Rendiconto per Cassa per ETS
Il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020) ha adottato i modelli di bilancio per gli Enti del Terzo Settore. Per gli enti senza personalità giuridica con entrate non superiori a € 300.000 è previsto, in alternativa al bilancio completo (Modelli A, B e C), il «Modello D — Rendiconto per Cassa», uno schema semplificato che registra gli incassi e i pagamenti effettivamente avvenuti nel corso dell'esercizio.
Il Modello D suddivide entrate e uscite in cinque macro aree distinte, ciascuna con le proprie voci di dettaglio:
A — Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS): comprende tutte le entrate e uscite derivanti dalle attività istituzionali dell'ente, ovvero quelle che ne definiscono la missione statutaria (assistenza sociale, promozione culturale, tutela ambientale, ecc.).
B — Attività Diverse (art. 6 CTS): entrate e uscite generate da attività diverse da quelle di interesse generale, che devono essere secondarie e strumentali. I ricavi non devono superare il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi (DM 19 maggio 2021, n. 107).
C — Raccolta Fondi (art. 7 CTS): proventi e costi relativi a campagne di raccolta, eventi, lotterie, crowdfunding e donazioni occasionali organizzate.
D — Attività Patrimoniali e Finanziarie: entrate e uscite su rapporti bancari, investimenti finanziari, patrimonio edilizio e altri beni patrimoniali (per esempio interessi attivi, dividendi, affitti attivi). Le vendite di beni patrimoniali e i finanziamenti vanno nella sezione separata su investimenti, disinvestimenti e finanziamenti.
E — Supporto Generale: uscite di gestione e amministrazione non direttamente imputabili alle aree A–D (utenze, affitti, personale amministrativo, oneri assicurativi generali). Ha anche due voci di entrata: «Entrate da distacco del personale» e «Altre entrate di supporto generale».
Dopo le 5 aree il modello riporta le imposte, la sezione su investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti, l'avanzo/disavanzo complessivo e la cassa e banca a fine esercizio (cassa; depositi bancari e postali), con le colonne dell'esercizio corrente e precedente. È facoltativo il prospetto dei costi e proventi figurativi. In calce si annotano il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (art. 13, c. 6, CTS) e il rendiconto delle raccolte fondi occasionali (art. 48, c. 3, e art. 87, c. 6, CTS).
Il Rendiconto per Cassa si chiude con la riconciliazione della liquidità:
Cassa iniziale: saldo di cassa e conti correnti al 1° gennaio dell'esercizio.
Entrate totali: somma di tutte le entrate delle macro aree A–E.
Uscite totali: somma di tutte le uscite delle macro aree A–E.
Avanzo / Disavanzo di gestione: Entrate – Uscite (al netto delle imposte). Se positivo è un avanzo; se negativo un disavanzo da coprire con riserve o contributi straordinari.
Avanzo / Disavanzo complessivo: il risultato della gestione più quello di investimenti, disinvestimenti e finanziamenti.
Cassa finale: Cassa iniziale + Avanzo complessivo (o – Disavanzo complessivo). Deve corrispondere al saldo bancario e di cassa a fine esercizio.
Il Rendiconto per Cassa deve essere:
1. Redatto dall'organo di amministrazione in tempo per l'approvazione, nel termine fissato dallo statuto.
2. Approvato dall'assemblea dei soci o dall'organo deliberante competente secondo statuto.
3. Depositato su RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, allegando il verbale di approvazione.
In caso di mancato o incompleto deposito l'ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere entro un termine da 30 a 180 giorni; se il termine passa inutilmente l'ente è cancellato dal Registro (art. 48, c. 4, CTS).
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.