Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Schema del Rendiconto per Cassa per ETS
Il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 aprile 2020) ha adottato i modelli di bilancio per gli Enti del Terzo Settore. Per gli enti con entrate inferiori a € 220.000, è previsto il «Modello D — Rendiconto per Cassa», uno schema semplificato che registra gli incassi e i pagamenti effettivamente avvenuti nel corso dell'esercizio.
Il Modello D suddivide entrate e uscite in cinque macro aree distinte, ciascuna con le proprie voci di dettaglio:
A — Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS): comprende tutte le entrate e uscite derivanti dalle attività istituzionali dell'ente, ovvero quelle che ne definiscono la missione statutaria (assistenza sociale, promozione culturale, tutela ambientale, ecc.).
B — Attività Diverse (art. 6 CTS): entrate e uscite generate da attività commerciali o di servizio non strumentali all'interesse generale. Soggette al vincolo del 30%/66% rispetto alle voci A.
C — Raccolta Fondi (art. 7 CTS): proventi e costi relativi a campagne di raccolta, eventi, lotterie, crowdfunding e donazioni occasionali organizzate.
D — Attività Patrimoniali e Finanziarie: interessi attivi, rendite da investimenti, plusvalenze/minusvalenze su beni patrimoniali.
E — Supporto Generale: costi di gestione e amministrazione non direttamente imputabili alle aree A–D (utenze, affitti, personale amministrativo, oneri assicurativi generali).
Il Rendiconto per Cassa si chiude con la riconciliazione della liquidità:
Cassa iniziale: saldo di cassa e conti correnti al 1° gennaio dell'esercizio.
Entrate totali: somma di tutte le voci delle macro aree A–D.
Uscite totali: somma di tutte le uscite delle macro aree A–E.
Avanzo / Disavanzo di gestione: Entrate – Uscite. Se positivo è un avanzo; se negativo un disavanzo da coprire con riserve o contributi straordinari.
Cassa finale: Cassa iniziale + Avanzo (o – Disavanzo). Deve corrispondere al saldo bancario e di cassa al 31 dicembre.
Il Rendiconto per Cassa deve essere:
1. Redatto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile, prorogabile a 180 giorni — 30 giugno — in caso di situazioni particolari).
2. Approvato dall'assemblea dei soci o dall'organo deliberante competente secondo statuto.
3. Depositato su RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando il verbale di approvazione.
La mancata approvazione o il mancato deposito nei termini può comportare la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro Unico.
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.