Approfondimento Normativo

Art. 17 CTS e DM 6 ottobre 2021 — Registro dei Volontari

L'obbligo di iscrivere nel registro i volontari non occasionali e le modalità di tenuta del registro

L'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari siano tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Le modalità di tenuta del registro sono disciplinate dal DM 6 ottobre 2021, che lo collega all'obbligo assicurativo dell'art. 18 CTS.

Punti chiave

  • Vanno iscritti tutti i volontari che operano in modo non occasionale, soci compresi (art. 17 c.1 CTS)
  • I volontari occasionali possono essere annotati in una sezione separata del registro
  • Per ogni volontario: generalità (con codice fiscale o, in alternativa, luogo e data di nascita), residenza o domicilio, data di inizio e di cessazione dell'attività
  • Il registro può essere tenuto in forma elettronica, con firma digitale e marca temporale apposte almeno una volta all'anno (DM 6/10/2021, art. 3 c.2; art. 2215-bis c.c.)
  • La copertura assicurativa dei volontari è collegata all'iscrizione nel registro (art. 18 CTS e DM 6/10/2021)

Contenuto del Registro

Il DM 6 ottobre 2021 indica, per ciascun volontario, i dati da riportare nel registro:

Generalità: nome e cognome e codice fiscale oppure, in alternativa al codice fiscale, luogo e data di nascita.

Residenza o domicilio del volontario.

Data di inizio dell'attività di volontariato presso l'ente.

Data di cessazione dell'attività, quando il rapporto si conclude.

È buona prassi indicare anche i dati della polizza assicurativa (compagnia, numero polizza, scadenza), in relazione all'obbligo dell'art. 18 CTS.

Tenuta del Registro

Il registro deve essere aggiornato a ogni iscrizione, variazione e cessazione, in modo che rifletta in ogni momento i volontari effettivamente in attività.

In alternativa al registro cartaceo vidimato, il DM 6 ottobre 2021 (art. 3 c.2) consente la tenuta in forma elettronica: in questo caso, come previsto dall'art. 2215-bis del codice civile, il registro va sottoscritto con firma digitale e munito di marca temporale almeno una volta all'anno.

Il registro può essere richiesto dagli organi di controllo dell'ente e dalle autorità competenti nell'ambito delle verifiche previste dalla legge.

Volontari Soci, Volontari Occasionali e Lavoratori

L'obbligo di iscrizione riguarda tutti i volontari non occasionali, siano essi soci o non soci dell'ente: l'iscrizione nel Libro dei Soci non sostituisce l'iscrizione nel Registro dei Volontari.

I volontari occasionali possono essere annotati in una sezione separata del registro.

I lavoratori retribuiti (dipendenti, collaboratori) non sono volontari: la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente (art. 17 c.5 CTS).

NCome No Profit Web implementa questa normativa

  • Numerazione progressiva delle iscrizioni e sezione separata per i volontari occasionali
  • Ogni iscrizione, variazione (anche di polizza e contatti) e cessazione resta nello storico con la relativa motivazione
  • Catena di integrità dello storico e verifica dal registro stesso
  • Estrazione del registro in PDF, CSV ed Excel con impronta SHA-256, firma digitale qualificata e marca temporale
  • Riepilogo delle polizze scadute, mancanti o in scadenza
  • Archivio del registro scaricabile per la conservazione

Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.