L'obbligo di iscrivere nel registro i volontari non occasionali e le modalità di tenuta del registro
L'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari siano tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Le modalità di tenuta del registro sono disciplinate dal DM 6 ottobre 2021, che lo collega all'obbligo assicurativo dell'art. 18 CTS.
Il DM 6 ottobre 2021 indica, per ciascun volontario, i dati da riportare nel registro:
Generalità: nome e cognome e codice fiscale oppure, in alternativa al codice fiscale, luogo e data di nascita.
Residenza o domicilio del volontario.
Data di inizio dell'attività di volontariato presso l'ente.
Data di cessazione dell'attività, quando il rapporto si conclude.
È buona prassi indicare anche i dati della polizza assicurativa (compagnia, numero polizza, scadenza), in relazione all'obbligo dell'art. 18 CTS.
Il registro deve essere aggiornato a ogni iscrizione, variazione e cessazione, in modo che rifletta in ogni momento i volontari effettivamente in attività.
In alternativa al registro cartaceo vidimato, il DM 6 ottobre 2021 (art. 3 c.2) consente la tenuta in forma elettronica: in questo caso, come previsto dall'art. 2215-bis del codice civile, il registro va sottoscritto con firma digitale e munito di marca temporale almeno una volta all'anno.
Il registro può essere richiesto dagli organi di controllo dell'ente e dalle autorità competenti nell'ambito delle verifiche previste dalla legge.
L'obbligo di iscrizione riguarda tutti i volontari non occasionali, siano essi soci o non soci dell'ente: l'iscrizione nel Libro dei Soci non sostituisce l'iscrizione nel Registro dei Volontari.
I volontari occasionali possono essere annotati in una sezione separata del registro.
I lavoratori retribuiti (dipendenti, collaboratori) non sono volontari: la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente (art. 17 c.5 CTS).
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche ti consigliamo di consultare un commercialista o consulente legale specializzato nel Terzo Settore.