Cosa prevedono l'art. 17 CTS e il DM 6 ottobre 2021
Gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono iscrivere nel registro tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, soci compresi. Per ciascun volontario il registro riporta le generalità (con codice fiscale o, in alternativa, luogo e data di nascita), la residenza o il domicilio e le date di inizio e di cessazione dell'attività. Il registro si può tenere in forma elettronica, con un sistema che assicuri l'inalterabilità delle scritture e la data in cui sono apposte, anche con firma digitale e marca temporale almeno una volta all'anno (DM 6/10/2021, art. 3 c.2; art. 2215-bis c.c.).
Oltre all'obbligo del registro, l'Art. 18 CTS prevede l'obbligo assicurativo per tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. No Profit Web integra i dati delle polizze assicurative direttamente nel registro, con un riepilogo delle polizze scadute, mancanti o in scadenza.
