Regime fiscale del Terzo settore: dal 2026 si applica il Titolo X del Codice
Per gli enti iscritti al RUNTS il Titolo X del Codice si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce la decorrenza e il criterio di qualificazione fiscale degli enti.
L'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore (testo vigente) prevede che le disposizioni del Titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applichino agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Newsletter gratuita · una email alla settimana
Iscriviti gratuitamente per rimanere aggiornato
Il testo completo degli articoli è riservato agli iscritti alla newsletter e agli utenti di No Profit Web. L'iscrizione è gratuita: ricevete ogni settimana le novità su normativa, fisco, RUNTS e scadenze, con le fonti ufficiali.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 117/2017, art. 104 – Entrata in vigore (testo vigente)
- D.Lgs. 117/2017, art. 79 – Imposte sui redditi (testo vigente)
- D.Lgs. 117/2017, art. 86 – Regime forfetario ODV e APS (testo vigente)
- D.Lgs. 117/2017, art. 87 – Scritture contabili (testo vigente)
- Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Imposte sui redditi e qualificazione fiscale degli enti iscritti nel RUNTS